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8. Diritti di partecipazione degli azionisti

8.1 Limitazioni e rappresentanza dei diritti di voto

Non sono previste limitazioni al diritto di voto e regolamentazioni interne in deroga alle disposizioni di legge per quanto concerne la partecipazione a un’Assemblea generale. Lo Statuto non prevede disposizioni circa il conferimento di indicazioni a un rappresentante indipendente o la partecipazione in modalità elettronica a un’assemblea generale. 

8.2 Assemblea generale

Non sussiste alcuna disposizione in deroga alle norme di legge per quanto concerne la presenza di una delibera a maggioranza. Le modalità di convocazione di un’Assemblea generale e l’iscrizione di punti all’ordine del giorno sono fondate sull’art. 7 dello Statuto della Società (www.bbbiotech.ch/bylaws) e sulle vigenti disposizioni di legge.

8.3 Politica di distribuzione

Dal 2013 BB Biotech attua una politica strutturata di distribuzione che persegue l’obiettivo di rendere possibile un rendimento fino al 10% annuo a favore degli azionisti.

BB Biotech intende continuare a proporre pagamenti di dividendi pari a un rendimento del 5% sulla base del corso medio ponderato per il volume dell’azione nel mese di dicembre del rispettivo esercizio. Il dividendo viene corrisposto di norma in un’unica soluzione dopo l’Assemblea generale che si tiene nel mese di marzo di ogni anno. Oltre all’interessante rendimento da dividendo, ogni anno BB Biotech può effettuare buyback azionari in misura pari a una forchetta tra lo 0% e il 5% del capitale azionario. I buyback azionari vengono effettuati entro parametri definiti.

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