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13. Periodi di blocco della negoziazione

BB Biotech AG ha definito periodi ricorrenti di blocco delle attività di negoziazione durante i quali alla stessa BB Biotech AG, così come ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai collaboratori di Bellevue Asset Management AG a cui BB Biotech AG ha delegato la gestione degli investimenti, nonché ad eventuali parti correlate è fatto divieto di effettuare operazioni sui titoli di BB Biotech AG e/o su strumenti finanziari correlati, subordinatamente alle deroghe riconosciute dalla legislazione svizzera (ad es. in caso di programmi di buyback azionario). I periodi ricorrenti di blocco delle attività di negoziazione iniziano almeno 30 giorni prima della diffusione dei risultati finanziari annuali o intermedi e si concludono il giorno della relativa pubblicazione. Le date esatte vengono comunicate dal team Legal & Compliance di Bellevue Asset Management AG per conto di BB Biotech AG a tutte le persone coinvolte. BB Biotech AG ha facoltà di imporre ulteriori periodi (ad hoc) di blocco delle negoziazioni in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo.

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