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Relazione finanziaria Relazione della società di revisione

Relazione sulla revisione del bilancio d’esercizio

Relazione dell’Ufficio di revisione all’Assemblea generale della BB Biotech AG

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione del conto annuale della BB Biotech SA (la società), costituito dal bilancio al 31 dicembre 2022, dal conto economico e dal conto dei flussi di tesoreria per l’esercizio chiuso a tale data, come pure dall’allegato, che include anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, l’annesso conto annuale è conforme alla legge svizzera e allo statuto.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la nostra revisione contabile conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione contabile (SR-CH). Le nostre responsabilità ai sensi di tali norme e standard sono ulteriormente descritte nella sezione «Responsabilità dell’ufficio di revisione per la revisione del conto annuale» della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società, conformemente alle disposizioni legali svizzere e ai requisiti della categoria professionale, e abbiamo adempiuto agli altri nostri obblighi di condotta professionale nel rispetto di tali requisiti.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione del conto di gruppo dell’esercizio in esame. Abbiamo stabilito che non ci sono aspetti significativi da segnalare nella relazione.

Altre considerazioni

Il conto annuale dell’esercizio precedente è stato verificato da un altro Ufficio di revisione che aveva emesso il 16 febbraio 2022 un rapporto di revisione senza riserve.

Altre informazioni

Il Consiglio d’amministrazione è responsabile delle altre informazioni. Le altre informazioni comprendono le informazioni riportate nella relazione sulla gestione, ad eccezione del conto di gruppo, del conto annuale, la relazione sulle retribuzioni e delle nostre relative relazioni.

Il nostro giudizio di revisione sul conto annuale non si estende alle altre informazioni e non formuliamo alcuna forma di conclusione di revisione a riguardo.

Nell’ambito della nostra revisione contabile, è nostra responsabilità leggere le altre informazioni e, nel farlo, valutare se sussistano delle incoerenze significative rispetto al conto annuale o a quanto da noi appreso durante la revisione contabile, o se le altre informazioni sembrino contenere in altro modo delle anomalie significative.

Qualora, sulla base del lavoro da noi svolto, dovessimo giungere alla conclusione che vi è un’anomalia significativa nelle altre informazioni, siamo tenuti a comunicarlo. Non abbiamo alcuna osservazione da formulare a tale riguardo.

Responsabilità del Consiglio d’amministrazione per il conto annuale

Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alle disposizioni legali e allo statuto, nonché per i controlli interni da esso ritenuti necessari per consentire l’allestimento di un conto annuale che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori.

Nell’allestimento del conto annuale, il Consiglio d’amministrazione è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare l’attività aziendale, per l’informativa, se del caso, sugli aspetti correlati alla continuità aziendale, nonché per l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, a meno che il Consiglio d’amministrazione intenda liquidare la società o cessare l’attività, oppure non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità dell’ufficio di revisione per la revisione del conto annuale

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il conto annuale nel suo complesso sia esente da anomalie significative, imputabili a frodi o errori, e l’emissione di una relazione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile eseguita in conformità alla legge svizzera e agli SR-CH individui sempre un’anomalia significativa, qualora esistente. Le anomalie possono derivare da frodi o errori e sono considerate significative qualora si possa ragionevolmente attendere che esse, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del conto annuale.

Nell’ambito di una revisione contabile svolta in conformità alla legge svizzera e agli SR-CH, esercitiamo il giudizio professionale e manteniamo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione. Inoltre:

Comunichiamo al Consiglio d’amministrazione o al suo comitato competente, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Forniamo al Consiglio d’amministrazione o al suo comitato competente anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili e comunichiamo loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.

Tra gli aspetti comunicati al Consiglio d’amministrazione o al suo comitato competente, identifichiamo quelli che sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione del conto di gruppo dell’esercizio in esame e che costituiscono quindi gli aspetti chiave della revisione contabile. Descriviamo questi aspetti nella nostra relazione, salvo che la legge o altre disposizioni regolatorie ne proibiscano la pubblicazione. In casi estremamente rari, possiamo giungere alla conclusione di non comunicare un aspetto chiave nella nostra relazione, in quanto sarebbe ragionevole supporre che le conseguenze negative che ne deriverebbero eccedano i vantaggi di una tale comunicazione per l’interesse pubblico.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo SR-CH 890, confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto annuale concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.

Confermiamo inoltre che la proposta d’impiego dell’utile di bilancio è conforme alla legge svizzera e allo statuto, e raccomandiamo di approvare il conto annuale che vi è stato sottoposto.

Deloitte AG

Marcel Meyer

Perito revisore
Revisore responsabile

Alexander Kosovan

Perito revisore

Zurigo, 17 febbraio 2023

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